Cambiamento norme anti-contagio all’interno degli ambienti di lavoro
Come tristemente noto, il dilagare delle diverse varianti del COVID ha costretto alla rideterminazione di tutte quelle che sono le misure di prevenzione e protezione degli esposti, all’interno degli ambienti di vita e di lavoro.
A tal proposito si evidenziano le raccomandazioni da parte dell’INAIL, I.S.S., AIFA e Ministero della Salute(1) tendenti a sottolineare come:
√ a pranzo, ed in tutte le altre occasioni nelle quali non è possibile utilizzare la mascherina, la distanza tra gli operatori deve essere superiore ai due metri.
√ anche chi è stato vaccinato, dopo l’esposizione ad alto rischio con un caso COVID, è obbligato ad adottare le medesime indicazioni preventive valide per una persona non vaccinata (a prescindere dal vaccino)(2). Il vaccinato annoverabile nella classificazione di “contatto stretto” deve osservare dieci giorni di quarantena dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo, ovvero quattordici giorni dall’ultima esposizione.
Le nuove disposizioni si sommano a quelle, a tutti, note ovvero l’utilizzo della mascherina il distanziamento fisico, il divieto di assembramento dovuto a qualsiasi ragione e l’utilizzo dei detergenti per la pulizia delle mani per le quali si richiama ad una, sempre più attenta e rigorosa applicazione. Disposizioni che sono riferite a tutti i lavoratori a prescindere dallo stato di vaccinazione.
Prof. Fabrizio Bottini
2 – Anche i soggetti vaccinati, seppur con rischio ridotto, possono andare incontro a infezione da SARS-CoV-2 poiché nessun vaccino è efficace al 100% e la risposta immunitaria alla vaccinazione può variare da soggetto a soggetto. Inoltre, la durata della protezione non è stata ancora definita (punto. 2.4 documento de quo).⇑